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Albo Pretorio OnLine

L'Albo pretorio è stato, finora, un luogo fisico, una stanza nel palazzo comunale, dove il Comune affigge ogni atto, documento o avviso che deve essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini. Il motivo dell'esistenza dell'albo pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere "trasparente" l'azione della pubblica amministrazione. In molti casi un atto della pubblica amministrazione non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico (appunto, l'albo pretorio). L'albo pretorio comunale è il mezzo di pubblicità previsto dalla legge anche per altri casi diversi dal Comune in alcune situazioni specifiche ad es. per le pubblicazioni di matrimonio o per il cambio del nome. Da gennaio 2010 l'albo pretorio si trasforma e diventa "virtuale". Tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati/diffusi sono resi pubblici tramite Internet mentre la stanza delle "affissioni" chiuderà per sempre. Le regole con le quali funziona l'albo pretorio non cambiano, rimangono invariate. Cambia lo strumento: al posto del documento stampato e affisso nella stanza dell'albo pretorio c'è una pagina all'interno di questo sito web  denomitata "Pubblicazioni in corso"; dove potrete scaricare tutti i documenti che sono in formato PDF e firmati digitalmente.

Regole di pubblicazione all'albo pretorio

Ogni tipologia di documento deve rimanere "pubblica", consultabile da tutti, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell'evento ecc.. È la legge che stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione.  Sono affissi all'albo per un numero di giorni preciso:

  • 15 giorni: le deliberazioni di Giunta e Consiglio (comunale e circoscrizionale);
  • 15 giorni: le determinazioni dirigenziali e le disposizioni;
  • 15 giorni: le ordinanze (ci sono delle eccezioni previste per legge);
  • 45 giorni: atti urbanistici: varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni...;
  • 30 giorni: le segnalazioni dei cittadini che hanno cambiato nome;
  • 10 giorni: le delibere della Società della Salute;
  • 1 giorno: irreperibilità temporanea;
  • 8 giorni: pubblicazioni di matrimonio;
  • 8 giorni: documenti degli enti finanziari come Equitalia.

Tutte le volte che i documenti che contengono una scadenza per presentare una domanda, ad esempio nel caso di bandi di gara, bandi di concorso, ecc. l'affissione all'albo pretorio non ha una durata sempre uguale: il documento resta all'affissione fino al giorno in cui si può presentare la domanda (compreso). Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riunisce il Consiglio Comunale o la commissione (compreso).

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